Non solo attestati: la nuova sfida della “Verifica di Efficacia” della formazione.

Il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione per la sicurezza, approvato nell’aprile 2025, segna una svolta storica nella gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro in Italia. Frutto di un lungo confronto legislativo scaturito dalla Legge 215/2021, questo provvedimento punta a elevare la qualità dell’apprendimento e a garantire che le competenze acquisite siano effettivamente messe in pratica, introducendo criteri più stringenti per le verifiche di efficacia e nuove scadenze per le figure chiave del sistema aziendale.

Un accordo unico per razionalizzare il sistema

L’obiettivo primario del nuovo impianto normativo è l’accorpamento e la rivisitazione di tutti i precedenti accordi. Fino ad oggi, la formazione era frammentata in testi distinti per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro e operatori di attrezzature. Il nuovo testo sancito il 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR) unifica queste direttive in un unico percorso organico, stabilendo durata, contenuti minimi e modalità di erogazione per ogni profilo professionale coinvolto.

La formazione per i lavoratori: conferme e nuovi test

Per quanto riguarda i lavoratori, la struttura della formazione “base” rimane sostanzialmente simile alla precedente normativa del 2011. La formazione generale conserva la durata di 4 ore, mentre la formazione specifica dipende dalla classe di rischio aziendale definita dal codice ATECO:

  • Rischio Basso: 4 ore.
  • Rischio Medio: 8 ore.
  • Rischio Alto: 12 ore.

L’aggiornamento mantiene la periodicità quinquennale con una durata minima di 6 ore. La vera novità risiede nelle verifiche finali di apprendimento, ora obbligatorie per ogni percorso formativo. Per i corsi base, il test deve comporsi di almeno 30 domande a risposta multipla, mentre per l’aggiornamento ne sono richieste 10. In entrambi i casi, l’esito è positivo solo con il 70% di risposte corrette.

Datore di lavoro: la formazione diventa obbligatoria

Il nuovo Accordo rende obbligatoria anche la formazione dei datori di lavoro, disciplinando formazione e aggiornamenti.

  • Corso base: la durata è di 16 ore, cui vanno aggiunte 6 ore di formazione specifica se si opera in cantiere.
  • Aggiornamento quinquennale: durata di 6 ore
  • Modalità di erogazione: sono permesse tutte le modalità di erogazione: presenza, videoconferenza ed e-learning

Datore di lavoro con funzione di RSPP

Il datore di lavoro oltre alla formazione di cui sopra è tenuto a:

  • Modulo comune: la durata è di 8 ore
  • Moduli tecnici-integrativi: non sempre obbligatori, l’obbligo dipende dal settore
  • Aggiornamento quinquennale: durata di 8 ore
  • Modalità di erogazione: presenza e videoconferenza

Il nuovo ruolo del preposto: formazione più intensa e biennale

Il preposto emerge come la figura che subisce le modifiche più rilevanti. La Legge 215/2021 aveva già sottolineato l’importanza del suo ruolo di vigilanza, e il nuovo Accordo ne adegua il percorso formativo:

  • Corso base: la durata minima sale da 8 a 12 ore, strutturate in quattro moduli che spaziano dall’ambito giuridico alla comunicazione per la sicurezza.
  • Aggiornamento biennale: a differenza del passato, l’aggiornamento non è più ogni cinque anni ma ogni due, con una durata minima di 6 ore.
  • Modalità di erogazione: per garantire un apprendimento incisivo, la formazione dei preposti (sia base che aggiornamento) non può più essere erogata in modalità e-learning.

La verifica dell’efficacia: oltre il semplice “pezzo di carta”

Una delle innovazioni più significative riguarda l’obbligo per il datore di lavoro di verificare l’efficacia della formazione durante l’effettiva prestazione lavorativa. Non basta più che il dipendente superi il test in aula; il datore di lavoro deve assicurarsi che i comportamenti corretti siano adottati sul campo. Questo può essere fatto attraverso:

  • Analisi delle statistiche infortunistiche aziendali.
  • Somministrazione di questionari o check-list di valutazione al personale.
  • Discussione dei risultati durante la riunione periodica di prevenzione.

Scadenze e regime transitorio

L’Accordo introduce tempi certi per l’adeguamento. Ad esempio, i preposti che non aggiornano la propria formazione da più di due anni alla data di entrata in vigore dell’Accordo, avranno l’obbligo di frequentare il nuovo corso di aggiornamento entro 12 mesi.

In poche parole: il nuovo Accordo Stato-Regioni non è solo un aggiornamento burocratico, ma un tentativo di trasformare la formazione da obbligo formale a strumento reale di tutela della vita. Con l’introduzione della verifica di efficacia “sul campo” e l’intensificazione degli aggiornamenti per le figure di vigilanza come i preposti, il legislatore punta a ridurre sensibilmente il numero degli infortuni sul lavoro, i cui dati mostrano ancora una realtà che richiede interventi urgenti e competenze costantemente aggiornate.